Le prestazioni a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali a favore degli assicurati contro la tubercolosi e contro la disoccupazione involontaria sono corrisposte direttamente dalle rispettive assicurazioni obbligatorie nei limiti, nei modi e con l'osservanza delle norme vigenti in materia. I contributi dovuti al Fondo predetto per la tubercolosi e per la disoccupazione sono assegnati alle rispettive assicurazioni obbligatorie. Per la determinazione della misura e delle modalita' di riscossione dei contributi suddetti si applicano le norme contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del precedente art. 17.

Testo vigente dal 15 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art21 · fonte del testo