L'acquisto delle marche per le assicurazioni sociali obbligatorie deve essere effettuato in coincidenza col versamento del contributo dovuto al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, presso il medesimo ufficio che riceve il versamento. L'ufficio stesso fara' risultare, mediante apposita annotazione sui documenti di versamento, l'avvenuto acquisto delle marche in corrispondenza al numero dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, e alle classi di retribuzione. L'applicazione delle marche sulle tessere personali dei lavoratori assicurati e' in conseguenza effettuata per l'intero periodo di paga cui si riferisce il versamento di cui al precedente comma entro 10 giorni dalla scadenza del periodo medesimo, salva la facolta' prevista dall'art. 21 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

Testo vigente dal 15 aprile 1952

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 35/1989

    Questione inammissibile
    2 febbraio 1989

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti") - in combinato disposto con l'art. 10, quinto comma, della legge 4 aprile 1952,…

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti · Art. 10 Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art8 · fonte del testo