I contributi dovuti al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui al successivo art. 14, ai fini della prosecuzione volontaria di cui al precedente art. 5 sono costituiti dalla somma delle quote a) e b) di cui all'art. 16, nella misura percentuale prevista dall'art. 31, ridotta del 15 per cento, sulle retribuzioni comprese nella classe o categoria a cui e' inscritto l'assicurato all'atto nel quale viene richiesta l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

Testo vigente dal 15 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-04;218~art7 · fonte del testo