Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le scuole par la preparazione agli studi superiori sono, salvo il disposto dell'art. 13, ordinate in due gradi: il primo della durata da 4 a 5 anni, secondo che sara' stabilito dal regolamento, assume la denominazione di ginnasio e serve di preparazione al secondo grado la cui durata e' di tre anni e che assume la denominazione di liceo.
tolto: I programmi di questi Istituti sono quelli delle scuole di pari grado nel Regno con le modificazioni che sieno richieste dalle condizioni delle Colonie.
tolto: Le modificazioni saranno introdotte per decreto Reale su proposta dei ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
tolto: Nella relazione e nello svolgimento dei programmi si avra' speciale riguardo ai vincoli che debbono stringere le singole colonie alla madre patria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art11 · fonte del testo