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[1]Le scuole par la preparazione agli studi superiori sono, salvo il disposto dell'art. 13, ordinate in due gradi: il primo della durata da 4 a 5 anni, secondo che sara' stabilito dal regolamento, assume la denominazione di ginnasio e serve di preparazione al secondo grado la cui durata e' di tre anni e che assume la denominazione di liceo.
[2]I programmi di questi Istituti sono quelli delle scuole di pari grado nel Regno con le modificazioni che sieno richieste dalle condizioni delle Colonie.
[3]Le modificazioni saranno introdotte per decreto Reale su proposta dei ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.
[4]Nella relazione e nello svolgimento dei programmi si avra' speciale riguardo ai vincoli che debbono stringere le singole colonie alla madre patria.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009
