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[1]Le scuole par la preparazione agli studi superiori sono, salvo il disposto dell'art. 13, ordinate in due gradi: il primo della durata da 4 a 5 anni, secondo che sara' stabilito dal regolamento, assume la denominazione di ginnasio e serve di preparazione al secondo grado la cui durata e' di tre anni e che assume la denominazione di liceo.

[2]I programmi di questi Istituti sono quelli delle scuole di pari grado nel Regno con le modificazioni che sieno richieste dalle condizioni delle Colonie.

[3]Le modificazioni saranno introdotte per decreto Reale su proposta dei ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

[4]Nella relazione e nello svolgimento dei programmi si avra' speciale riguardo ai vincoli che debbono stringere le singole colonie alla madre patria.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art11 · fonte del testo