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[1]Gli attuali Istituti tecnico-commerciali e le scuole professionali che fossero istituite all'estero sono ordinati secondo le convenienze delle singole colonie, tenuto conto altresi' della disposizione ultima dell'art. 11, e la durata dei corsi od i programmi sono stabiliti per decreto Reale.

[2]Per decreto Reale proposto dal ministro degli affari esteri e dai ministri della pubblica istruzione o dell'agricoltura, industria e commercio, se trattisi di scuole mantenute da questo Ministero, e' pure stabilita l'equiparazione dei diplomi a quelli delle scuole commerciali, professionali, tecniche o degli Istituti tecnici del Regno agli effetti dell'ammissione nelle scuole di grado superiore e dell'abilitazione all'esercizio professionale.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art13 · fonte del testo