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[1]I maestri e le maestre delle scuole elementari e dei giardini di infanzia all'estero sono nominati in seguito a concorso per titoli tra i maestri in servizio nel Regno o nelle scuole italiane all'estero che non abbiano superato l'eta' di 30 anni e siano ritenuti, per le loro condizioni fisiche e morali e per speciali attitudini, idonei al servizio delle scuole all'estero.

[2]Potranno essere scelti soltanto coloro che siano provvisti della legale abilitazione ad insegnare e il cui servizio nel Regno sia stato riconosciuto lodevole dal Consiglio provinciale scolastico od all'estero dalla Direzione centrale, sentiti il Consiglio centrale e le competenti autorita' locali.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 13 settembre 1919

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art24 · fonte del testo