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[1]I maestri e le maestre delle scuole elementari e dei giardini di infanzia all'estero sono nominati in seguito a concorso per titoli tra i maestri in servizio nel Regno o nelle scuole italiane all'estero che non abbiano superato l'eta' di 30 anni e siano ritenuti, per le loro condizioni fisiche e morali e per speciali attitudini, idonei al servizio delle scuole all'estero.
[2]Potranno essere scelti soltanto coloro che siano provvisti della legale abilitazione ad insegnare e il cui servizio nel Regno sia stato riconosciuto lodevole dal Consiglio provinciale scolastico od all'estero dalla Direzione centrale, sentiti il Consiglio centrale e le competenti autorita' locali. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 10 agosto 1919, n. 1465
3Il Regio D.L. 10 agosto 1919, n. 1465 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In parziale e temporanea deroga alle disposizioni dell'art. 24 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, circa i concorsi per le nomine degli insegnanti delle Regie scuole elementari e dei RR. giardini d'infanzia all'estero, alle disposizioni medesime sono apportate le seguenti modificazioni: a) nei concorsi ai posti d'insegnante nelle Regie scuole elementari, e nei RR. giardini d'infanzia che saranno indetti nel corrente anno 1919, il limite d'eta' dei concorrenti verra' esteso dai 30 ai 35 anni compiuti; b) ai concorsi di cui sopra saranno ammessi qualunque sia la loro eta', ed anche se piu' non trovansi in servizio, coloro che, forniti della legale abilitazione all'insegnamento, abbiano prestato, in qualita' di supplenti, almeno dieci mesi di effettivo e lodevole servizio nelle RR. scuole elementari, o nei RR. giardini d'infanzia all'estero in uno o in due periodi continuativi durante gli ultimi due anni".
Testo in vigore dal 13 settembre 1919 al 16 dicembre 2009
