Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Alle scuole istituite dallo Stato all'estero ed alle scuole coloniali o private sussidiate sopraintendono presso il Ministero degli affari esteri, un direttore centrale; ed un Consiglio centrale; e nelle colonie, i RR. agenti, assistiti da una Deputazione scolastica.
tolto: Per la vigilanza delle scuole all'estero il ministro degli affari esteri incarichera' tre funzionari scelti tra i provveditori agli studi, gli ispettori superiori e i presidi e direttori di scuole medie. Essi riceveranno il rimborso delle spese di viaggio e un'indennita' di missione da stabilirsi con decreto Ministeriale.
tolto: Il ministro della pubblica istruzione potra' nominare provveditori e ispettori in soprannumero di pari classe proporzionatamente ai funzionari cosi' incaricati.
tolto: L'incarico sara' di regola per un anno scolastico e potra' essere successivamente confermato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art34 · fonte del testo