Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Alle scuole istituite dallo Stato all'estero ed alle scuole coloniali o private sussidiate sopraintendono presso il Ministero degli affari esteri, un direttore centrale; ed un Consiglio centrale; e nelle colonie, i RR. agenti, assistiti da una Deputazione scolastica.

[2]Per la vigilanza delle scuole all'estero il ministro degli affari esteri incarichera' tre funzionari scelti tra i provveditori agli studi, gli ispettori superiori e i presidi e direttori di scuole medie. Essi riceveranno il rimborso delle spese di viaggio e un'indennita' di missione da stabilirsi con decreto Ministeriale.

[3]Il ministro della pubblica istruzione potra' nominare provveditori e ispettori in soprannumero di pari classe proporzionatamente ai funzionari cosi' incaricati.

[4]L'incarico sara' di regola per un anno scolastico e potra' essere successivamente confermato.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art34 · fonte del testo