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[1]Il direttore centrale e' nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, di concerto col ministro della pubblica istruzione, tra gli impiegati superiori del Ministero della pubblica istruzione o delle carriere superiori da questo dipendenti.

[2]A tale scopo e' istituito presso il Ministero degli affari esteri un nuovo posto speciale collo stipendio di L. 9000.

[3]Il direttore centrale, quando non sia nominato titolare, conserva il suo stipendio, il suo grado e il diritto alle promozioni e ai sessenni nel ruolo del personale del Ministero della pubblica istruzione e riceve una indennita' da stabilirsi con decreto Ministeriale.

[4]In questo caso il ministro della pubblica istruzione potra' nominare un funzionario in soprannumero di pari grado e classe nel ruolo al quale appartiene il funzionario comandato in servizio presso il Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art35 · fonte del testo