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[1]Spetta al Consiglio centrale dar parere sulle questioni che si riferiscono all'ordinamento delle scuole governative all'estero, alla azione che lo Stato esercita sulle scuole coloniali o private e sui ricorsi che fossero presentati dai presidi o direttori o dagl'insegnanti delle scuole medie ed elementari all'estero, contro i provvedimenti adottati dai RR. agenti diplomatici e consolari, dalle deputazioni scolastiche e dagli ispettori.

[2]Il Consiglio centrale esercita le funzioni di Consiglio disciplinare per le mancanze degl'insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia governativi con le norme stabilite pei Consigli provinciali scolastici per gl'insegnanti elementari nel Regno e propone al ministro degli affari esteri i provvedimenti relativi. Esercita le funzioni della sezione per l'istruzione media del Consiglio superiore della pubblica istruzione circa i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e li propone al ministro degli affari esteri. Le norme e le pene disciplinari saranno stabilite dal regolamento in armonia con le norme vigenti nel Regno, salvo sempre le facolta', spettanti al ministro degli affari esteri per gli articoli 20 e 31.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1910 al 22 maggio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-12-18;867~art40 · fonte del testo