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[1]Spetta al Consiglio centrale dar parere sulle questioni che si riferiscono all'ordinamento delle scuole governative all'estero, alla azione che lo Stato esercita sulle scuole coloniali o private e sui ricorsi che fossero presentati dai presidi o direttori o dagl'insegnanti delle scuole medie ed elementari all'estero, contro i provvedimenti adottati dai RR. agenti diplomatici e consolari, dalle deputazioni scolastiche e dagli ispettori.
[2]Il Consiglio centrale esercita le funzioni di Consiglio disciplinare per le mancanze degl'insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia governativi con le norme stabilite pei Consigli provinciali scolastici per gl'insegnanti elementari nel Regno e propone al ministro degli affari esteri i provvedimenti relativi. Esercita le funzioni della sezione per l'istruzione media del Consiglio superiore della pubblica istruzione circa i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e li propone al ministro degli affari esteri. Le norme e le pene disciplinari saranno stabilite dal regolamento in armonia con le norme vigenti nel Regno, salvo sempre le facolta', spettanti al ministro degli affari esteri per gli articoli 20 e 31. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 19 aprile 1923, n. 933
4Il Regio Decreto 19 aprile 1923, n. 933 ha disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Il Consiglio centrale delle scuole italiane all'estero e' soppresso. Le sue funzioni, di cui al secondo comma dell'art. 40 della legge 18 dicembre 1910, n. 867, saranno temporaneamente esercitate dal Consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri".
Testo in vigore dal 22 maggio 1923 al 16 dicembre 2009
