Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate

Art. 27 — Trattamento economico durante la licenza di convalescenza

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La licenza di convalescenza per infermita' non dipendente da causa di servizio per il personale indicato al precedente articolo 26 non puo' superare complessivamente nel corso dell'anno la durata di due mesi. Durante l'indicato periodo al predetto personale competono, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese, ridotti a quattro quinti per il secondo mese. Per il personale di cui all'ultimo comma del precedente articolo 26, il suddetto periodo di due mesi non e' computato ai fini della durata dei periodi massimi consentiti di assenza dal servizio. Ai sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia nonche' ai graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia in ferma volontaria o in rafferma, durante la licenza di convalescenza per infermita' non dipendente da causa di servizio competono, salvo quanto previsto dal precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo per intero per il primo mese e ridotti a quattro quinti per il secondo mese, fermo il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il restante periodo dalle stesse consentito. Qualora il medesimo personale abbia almeno sei anni di servizio militare, il periodo di corresponsione dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo in misura intera, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, e' elevato a sei mesi; per il restante periodo lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo, salvo quanto previsto al precedente articolo 16, sono ridotti a tre quinti. Il personale di cui al primo comma del precedente articolo 26 in licenza di convalescenza puo', a domanda, essere collocato in aspettativa per infermita' anche prima della scadenza della licenza stessa.

Testo in vigore dal 10 maggio 1976 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;187~art27 · fonte su Normattiva