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[1]L'art. 9 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e' abrogato e sostituito dal seguente:

[2]Art. 9. - "L'anzianita' relativa e' stabilita secondo l'ordine della graduatoria formata al termine dei corsi delle scuole di reclutamento".

Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-05;989~art10 · fonte del testo