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Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli e per esami fra: gli ufficiali subalterni del ruolo naviganti di complemento, muniti del brevetto di pilota militare, che non abbiano superato il 27° anno di eta' e abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno tre anni come ufficiali piloti, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a "scelto"; i sottufficiali di carriera del ruolo naviganti che non abbiano superato il 27° anno di eta', siano in possesso di un diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ed abbiano prestato almeno cinque anni di servizio da sottufficiale pilota, dei quali gli ultimi due con qualifica non inferiore a "scelto". 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 giugno 1961, n.577
5La L. 29 giugno 1961, n.577 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Il periodo di servizio stabilito dell'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, per la partecipazione degli ufficiali piloti di complemento e dei sottufficiali piloti in servizio permanente ai concorsi per il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale e' ridotto rispettivamente a due e quattro anni. Nel secondo anno l'ufficiale di complemento non deve aver riportato qualifica inferiore a "scelto"."
Testo in vigore dal 4 agosto 1961 al 25 aprile 1965
