Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Art. 17 — Notizie relative alla nave, all'armamento e alla proprietà

Gli Uffici marittimi, nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, sono tenuti a comunicare all'istituto, con tempestivita', le notizie concernenti l'armamento e la proprieta' delle navi stesse, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. Quando per provvedimento giudiziario avverso l'armatore o il proprietario della nave si debba procedere nei confronti degli stessi, la cancelleria del competente Ufficio giudiziario deve darne immediatamente avviso all'Istituto affinche' questo possa provvedere tempestivamente alla tutela dei suoi crediti. L'obbligo previsto dal comma precedente sussiste a carico dei consolati per i provvedimenti assunti da autorita' giudiziarie straniere, di cui siano venuti a conoscenza, aventi ad oggetto la nave.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art17 · fonte su Normattiva