Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi
Art. 16 — Diniego delle spedizioni alla nave
L'istituto puo' chiedere all'Ufficio marittimo, nei cui registri o matricole e' iscritta la nave, di disporre diniego delle spedizioni alla nave stessa qualora non sia stato eseguito il versamento dei contributi dovuti.
Testo vigente dal 2 agosto 1984
