Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Art. 21 — Rimborso allo Stato dei contributi versati per il Corpo equipaggi militari marittimi

L'Istituto rimborsa allo Stato per il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi, dalla data del passaggio in servizio permanente o in ruolo, i contributi per l'assicurazione generale obbligatoria versati dal Ministero difesa-marina ai sensi della presente legge.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art21 · fonte su Normattiva