Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Art. 20 — Allievi di Istituti nautici

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli allievi di Istituti nautici, di cui alla lettera h) del precedente articolo 4, si applicano, in materia di contributi dovuti, le stesse disposizioni vigenti per gli apprendisti del settore dell'artigianato.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art20 · fonte su Normattiva