Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Art. 24 — Costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi successivi al 31 dicembre 1979

Nei confronti dei lavoratori marittimi che al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile, durante i quali sussiste l'obbligo assicurativo secondo le disposizioni previste dall'articolo 4 della presente legge, ovvero per i quali risulti accreditata la contribuzione prevista al titolo V, capo II della legge stessa, svolti successivamente al 31 dicembre 1979, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, a quelli festivi trascorsi durante l'imbarco e alle giornate di ferie maturate durante l'imbarco stesso, di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Tale prolungamento viene interrotto al verificarsi di attivita' lavorativa comportante l'obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, nei limiti temporali del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla interruzione suddetta. L'anzianita' assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non puo' in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso. Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 224/2022

    Ha colpito questo articolo
    7 novembre 2022

    La contribuzione aggiuntiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo vale ad incrementare il livello della prestazione pensionistica, ma non può compromettere il livello già maturato. Pertanto, quando la contribuzione aggiuntiva comporta un depauperamento del trattamento pensionistico, questa deve essere esclusa dal computo della base pensionabile indipendentemente dalla natura dei contributi, siano essi obbligatori, volontari o figurativi. ( Precedenti: S. 433/1999 - mass. 25040; S. 264/1994 - mass. 20858 ). La peculiarità delle norme previdenziali non consente l'applicazione del principio della neutralizzazione al di fuori di uno specifico giudizio di legittimità costituzionale, così da richiedere un intervento puntuale sulla normativa applicabile in considerazione della specificità delle situazioni coinvolte. ( Precedente: S. 82/2017 - mass. 40004 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost., l'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982, in combinato disposto con l'art. 24 della legge n. 413 del 1984, nella parte in cui tali norme non consentono la neutralizzazione del prolungamento previsto dall'art. 24 della medesima legge n. 413 del 1984 per il calcolo della pensione di vecchiaia in favore dei lavoratori marittimi che abbiano raggiunto il diritto a pensione, quando il suddetto prolungamento determini un risultato sfavorevole nel calcolo dell'importo della pensione spettante agli assicurati. È irragionevole che le norme censurate dal Tribunale di Cassino, benché siano volte a colmare uno svantaggio, come la difficoltà di conseguire il minimo contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico, si traducano in un danno e producano l'effetto di depauperare il trattamento pensionistico a cui l'assicurato avrebbe virtualmente diritto. Esse, inoltre, non rispettano la giusta proporzione tra attività di lavoro prestato, relativa retribuzione, e quantificazione della prestazione pensionistica. ( Precedenti: S. 82/2017 - mass. 40006; S. 427/1997 - mass. 23611; S. 388/1995 - mass. 22447; S. 264/1994 - mass. 20858; S. 428/1992 - mass. 18974; S. 307/1989 - mass. 12014; S. 574/1987 - mass. 3954 ).

    Art. 3 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica · Art. 24 Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art24 · fonte su Normattiva