Art. 4 — Iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'istituto
I lavoratori marittimi, gia' iscritti alla Gestione marittimi o alla Cassa speciale della soppressa Cassa sono iscritti, a far tempo dal 1 gennaio 1980, esclusivamente alle assicurazioni generali obbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite dall'Istituto. Dalla stessa data sono altresi' iscritti alle predette assicurazioni tutti i lavoratori marittimi che esercitano la navigazione a scopo professionale e che, secondo la normativa precedentemente in vigore, avrebbero avuto titolo all'iscrizione alle indicate Gestioni della soppressa Cassa e, in particolare:
- a)le persone di nazionalita' italiana o straniera che compongono, ai sensi di legge, l'equipaggio delle navi munite di carte di bordo o di documenti equiparati; 2
- b)le persone assunte con contratto di arruolamento che prestano servizio sui galleggianti, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risultino iscritte nelle matricole della gente di mare di prima, seconda o terza categoria;
- c)i piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione;
- d)i civili imbarcati su navi militari, in qualita' di cuochi, di domestici borghesi e di panettieri, esclusi quelli iscritti al ruolo ai sensi della legge 5 marzo 1961, n. 90;
- e)il personale imbarcato con contratto di arruolamento su navi e galleggianti dello Stato, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettera e), a condizione che risulti iscritto nelle matricole della gente di mare di prima, di seconda o di terza categoria, escluso quello iscritto al ruolo ai sensi della citata legge 5 marzo 1961, n. 90;
- f)il personale volontario del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) durante il periodo intercorrente tra la fine del servizio corrispondente alla ferma di leva ed il compimento della ferma sessennale o triennale, nel caso previsto dall'articolo 21 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e durante le ferme annuali e le rafferme biennali di cui agli articoli 13 della legge 27 novembre 1956, n. 1368, e 2 della legge 10 giugno 1964, n. 447;
- g)le persone componenti l'equipaggio delle navi e delle imbarcazioni da diporto, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 5, lettere c) e d), munite di carte di bordo, fatta eccezione per coloro che non siano stati imbarcati con contratto di arruolamento;
- h)gli allievi di Istituti nautici imbarcati sulle navi adibite a corsi per il conseguimento dei titoli di abilitazione ai servizi di coperta o di macchina ovvero di radiotelegrafia;
- i)il personale in ruolo organico appartenente ai servizi amministrativi ed allo stato maggiore navigante dipendente dalle societa' esercenti linee di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati, di cui all'articolo 58, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658. 2 A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono iscritti, altresi', alle assicurazioni indicate dal precedente primo comma i marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell'articolo 96 del codice della navigazione.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236
2Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto che: " L'espressione "equipaggio", di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 26 luglio 1984, n. 413, e l'espressione "stato maggiore navigante", di cui al citato comma 2, lettera i), devono intendersi comprensive, anche ai fini previdenziali, delle qualifiche di bordo di comandante e di direttore di macchina, e delle qualifiche equiparate alle medesime".
Testo vigente dal 20 luglio 1993
