Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Art. 25 — Ricostituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi anteriori al 1 gennaio 1980

Nei confronti dei lavoratori marittimi, gia' iscritti alle gestioni della soppressa Cassa, i singoli periodi di effettiva navigazione mercantile svolti anteriormente al 1 gennaio 1980, e coperti di contribuzione alle predette gestioni, vengono prolungati in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche a carico della assicurazione generale obbligatoria, di un ulteriore periodo ottenuto maggiorando nella misura convenzionale del 40 per cento la durata dei periodi stessi. 3 Tale prolungamento viene sospeso in corrispondenza dei periodi di attivita' lavorativa che abbiano comportato obbligo assicurativo ovvero in presenza di contribuzioni comunque accreditate ma viene attribuito, fino a concorrenza del beneficio di cui al comma precedente, non appena vengono meno le cause che hanno dato luogo alla sospensione suddetta. L'anzianita' assicurativa complessiva, determinata tenendo conto anche del prolungamento di cui ai commi precedenti, non puo' in ogni caso superare il periodo intercorrente tra la data di inizio dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria e la data di decorrenza della pensione. La retribuzione pensionabile relativa ad ogni singolo periodo oggetto del prolungamento viene ripartita sull'intero periodo comprensivo del prolungamento stesso. 3 Ai soli fini della determinazione della retribuzione pensionabile i prolungamenti dei periodi vengono neutralizzati quando l'assicurato raggiunga il massimo dei servizi utili a pensione. Il beneficio del prolungamento di cui al presente articolo non opera a favore di coloro che siano titolari di pensione a carico della soppressa Cassa con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980, ivi compresi i superstiti di pensionato gia' titolare di trattamento avente decorrenza anteriore al 1 gennaio 1980 ovvero di assicurato deceduto anteriormente al 1 dicembre 1979. Il beneficio medesimo, inoltre, non opera a favore dei titolari di pensione a carico dell'Istituto che non possano far valere un periodo di iscrizione alla predetta Cassa con decorrenza successiva al 30 novembre 1979.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 16 - 23 dicembre 1997, n. 427 (in G.U 1° s.s. 31/12/1997, n. 53) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 25, primo e quarto comma, della presente legge, nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato - nonostante siffatta esclusione - abbia maturato i requisiti per detta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo piu' favorevole.

Testo vigente dal 1 gennaio 1998

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 427/1997

    Ha colpito questo articolo
    23 dicembre 1997

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, Cost., gli artt. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica) e 25 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordino pensionistico dei lavoratori marittimi), nella parte in cui non consentono che la pensione di vecchiaia venga calcolata escludendo dal computo, ad ogni effetto, il prolungamento previsto dal citato art. 25, qualora l'assicurato, nonostante siffatta esclusione, abbia maturato i requisiti per la predetta pensione e il relativo calcolo porti ad un risultato per il medesimo più favorevole, in quanto - premesso che la Corte <<ha già avuto occasione di constatare (v., tra le molte, le sentenze nn. 388/1995, 264/1994, 428/1992, 307/1989, 822/1988) i paradossali effetti>> ai quali può condurre l'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, nei casi in cui la prosecuzione della contribuzione previdenziale, successiva a quella obbligatoria già versata in misura tale da radicare di per sé il diritto a pensione, determini, nonostante il maggior apporto contributivo, una riduzione del trattamento pensionistico - l'ipotesi in esame <<è riconducibile alla stessa 'ratio decidendì delle menzionate pronunzie, avendo riguardo segnatamente ai termini del tutto generali nei quali detta 'ratiò risulta da ultimo precisata: e, cioè, nel senso che, nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore contribuzione è destinata unicamente ad incrementare il livello di pensione già consolidatosi, senza mai poter produrre l'effetto opposto di compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata 'in itinerè; effetto questo da reputare irragionevole, oltre che contrastante con la compiuta attuazione della tutela previdenziale garantita dall'art. 38 Cost.>>. red.: G. Leo

    Art. 3 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica · Art. 25 Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 325/1994

    Questione inammissibile
    20 luglio 1994

    Manifesta inammissibilità della questione in quanto il giudice 'a quò, nel richiedere la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme denunciate, prospetta due possibili soluzioni - una intesa ad ottenere la neutralizzazione dei prolungamenti convenzionali dei periodi di navigazione solo a fini di determinazione della retribuzione pensionabile, lasciando ferma l'anzianità assicurativa, e l'altra orientata invece a neutralizzare i prolungamenti stessi ad entrambi gli effetti - di portata tutt'altro che equivalente, senza che sia dato comprendere da quale di esse consegua l'effetto più favorevole all'interessato, e quale di esse sia effettivamente rilevante nel giudizio 'a quò. red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 25 Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi · Art. 3 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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