Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Art. 31 — Età di pensionamento per particolari categorie

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I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta', purche' facciano valere millequaranta settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attivita' di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonche' della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge. La pensione di cui al presente articolo e' equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.

Testo in vigore dal 2 agosto 1984 al 17 gennaio 2014

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art31 · fonte su Normattiva