Art. 31 — Età di pensionamento per particolari categorie
I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento del ((cinquantaseiesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2015, cinquantasettesimo anno di eta' fino al 31 dicembre 2017 e cinquantottesimo anno di eta' a decorrere dal 1° gennaio 2018)), purche' facciano valere millequaranta settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attivita' di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonche' della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge. La pensione di cui al presente articolo e' equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.
Testo vigente dal 17 gennaio 2014
