Art. 53 — Valutazione di periodi di navigazione secondo le disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria
I periodi di navigazione per i quali intervenga riconoscimento in base alle norme di cui all'articolo 51 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e quelli considerati utili nell'assicurazione generale obbligatoria in forza delle disposizioni vigenti nella predetta assicurazione, nonche' nei fondi esclusivi, esonerativi e sostitutivi della stessa, non sono considerati ai fini della applicazione delle particolarita' previste al titolo IV della presente legge ne' per il conseguimento dei benefici contemplati al titolo III.
Testo vigente dal 2 agosto 1984
