Art. 54 — Valutazione dei periodi di navigazione effettuati su navi appartenenti a Stati con i quali esistono accordi o convenzioni internazionali
I contributi versati all'istituto ai sensi del presente capo, per i periodi di navigazione su navi straniere o per i servizi di pilotaggio in acque straniere, che diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa senza maggiorazioni di interessi.
Testo vigente dal 2 agosto 1984
