Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Art. 54 — Valutazione dei periodi di navigazione effettuati su navi appartenenti a Stati con i quali esistono accordi o convenzioni internazionali

I contributi versati all'istituto ai sensi del presente capo, per i periodi di navigazione su navi straniere o per i servizi di pilotaggio in acque straniere, che diano luogo alla liquidazione di una pensione in forza di accordi o convenzioni internazionali, non sono considerati utili e sono rimborsati al marittimo o ai suoi aventi causa senza maggiorazioni di interessi.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art54 · fonte su Normattiva