Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Art. 56 — Norme di attuazione del presente Capo

Il consiglio di amministrazione dell'istituto stabilira' le modalita' ed i termini per la presentazione delle domande, la riscossione dei contributi, la corresponsione degli interessi e la relativa misura, la riduzione della copertura assicurativa nei casi di tardivo o parziale pagamento nonche' per la sospensione della tutela assicurativa nei casi di ripetute o protratte inadempienze alle condizioni di assicurazione.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art56 · fonte su Normattiva