Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi

Art. 61 — Estinzione dei conti di risparmio

I conti di risparmio fruttifero costituiti ai sensi dell'articolo 91 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e le somme sugli stessi accreditate sono rimborsate agli aventi diritto, maggiorate degli interessi previsti dal citato articolo 91.

Testo vigente dal 2 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-26;413~art61 · fonte su Normattiva