Art. 61 — Estinzione dei conti di risparmio
I conti di risparmio fruttifero costituiti ai sensi dell'articolo 91 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono definiti alla data di entrata in vigore della presente legge e le somme sugli stessi accreditate sono rimborsate agli aventi diritto, maggiorate degli interessi previsti dal citato articolo 91.
Testo vigente dal 2 agosto 1984
