titolo VI — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- Art. 57 — Assunzione in carico da parte dell'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni già a carico delle gestioni della soppressa Cassa
- Art. 58 — Riliquidazione delle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1979
- Art. 59 — Facoltà di opzione per i titolari di pensione marittima che abbiano svolto attività di navigazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge
- Art. 60 — Semplificazione delle procedure relative al concorso finanziario dello Stato al settore della pesca nel Mediterraneo ed oltre gli stretti per gli anni dal 1976 al 1983
- Art. 61 — Estinzione dei conti di risparmio
- Art. 62 — Abrogazione delle norme incompatibili o contrarie
- Art. 63 — Richiamo delle norme dell'assicurazione generale obbligatoria
- Art. 64 — Entrata in vigore