Per l'attuazione di quanto disposto nei precedenti articoli, per l'amministrazione del personale e per l'espletamento degli altri compiti previsti dalla presente legge, e' istituito, alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la durata di non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, un "Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana", diretto da un funzionario di grado non inferiore al 4° di detta Amministrazione, da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, coadiuvato dal numero minimo indispensabile di dipendenti di ogni gruppo, grado e categoria, da determinarsi con lo stesso decreto. Nelle materie di competenza dell'Ufficio di cui al precedente comma, e tranne che con la presente legge non sia diversamente disposto, le attribuzioni ed i poteri spettanti, in base agli ordinamenti vigenti, al Ministro per l'Africa italiana sono devoluti al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale potra' delegarli, in tutto od in parte, ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per i servizi di Ragioneria del predetto Ufficio il Ministero del tesoro provvedera' con un Ufficio di ragioneria avente le stesse attribuzioni delle Ragionerie centrali. 1 2

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 luglio 1954, n.431

1

La L. 9 luglio 1954, n.431 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, continuera' nelle proprie funzioni fino al 31 dicembre 1954."

L. 12 febbraio 1955, n.40

2

La L. 12 febbraio 1955, n.40 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa, italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'art. 3 della legge 9 luglio 1954, n. 431, e l'annesso Ufficio di ragioneria, continueranno a funzionare fino al 30 giugno 1955." La L. 12 febbraio 1955, n.40 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1955.

Testo vigente dal 4 marzo 1955

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 marzo 1955

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1954 al 4 marzo 1955.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 febbraio 1955, n.40

    La L. 12 febbraio 1955, n.40 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa, italiana, istituito con l'art. 6 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificato con l'art. 3 della legge 9 luglio 1954, n. 431, e l'annesso Ufficio di ragioneria, continueranno a funzionare fino al 30 giugno 1955." La L. 12 febbraio 1955, n.40 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la predetta modifica ha effetto dal 1 gennaio 1955.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-04-29;430~art6 · fonte del testo