I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S. I membri di cui alle lettere f), g), h), l), m), n), o), p), q), r), s) e t), del precedente articolo 10, sono nominati su designazione degli organi competenti. Per i membri indicati nelle lettere o), p), q), r), s) e t) gli organi competenti sottopongono al Ministro stesso una terna di nomi. - I membri non nominati in ragione del loro ufficio rimangono in carica tre anni, e possono essere confermati. Gli altri membri del Consiglio, ove, per qualsiasi causa, cessino dalla carica durante il triennio, sono sostituiti con l'osservanza delle modalita' di cui al primo e secondo comma del presente articolo. I consiglieri subentranti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori, salvo la eventuale, successiva conferma.

Testo vigente dal 7 marzo 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art12 · fonte su Normattiva