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Il parere del Comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:
- a)sui progetti di lavori e forniture - a cura dell'A.N.A.S. - di importo complessivo fra 100 milioni e 300 milioni, quando all'appalto si intenda provvedere ad asta pubblica, a licitazione privata o mediante appalto-concorso, ovvero di importo compreso fra lire 15 milioni e lire 50 milioni, quando si intenda provvedere a trattativa privata o in economia;7
- b)sulle variazioni ed aggiunte a progetti gia' approvati dal Comitato stesso, salvo la competenza del Consiglio di amministrazione nel caso previsto dalla lettera f) del precedente articolo 14;
- c)sulle variazioni ed aggiunte anche a progetti approvati dai direttori di servizio tecnico, quando, per effetto della proposta suppletiva la spesa totale venga ad eccedere i limiti massimi di competenza dei direttori medesimi;
- d)sulle istituzioni di liti attive quando il valore dell'oggetto ecceda, lire 10 milioni;
- e)sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero da penalita' contrattuali, quando cio' che le imprese chiedono che l'Amministrazione prometta, abbandoni o paghi, sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 5 milioni, ma non le lire 56 milioni;
- f)sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti delle controversie di cui alla precedente lett. e), e quando cio' che l'Amministrazione promette, rinuncia o abbandona ecceda lire 5 milioni, ma non superi lire 30 milioni;
- g)sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni di prezzi contrattuali in corso di opera o a lavori ultimati, quando l'importo totale della revisione superi le lire 5 milioni, ma non ecceda la meta' dell'importo contrattuale;
- h)sulle proposte di risoluzione o rescissione di contratti;
- i)su ogni altro argomento sul quale il Ministro o il direttore generale ritenga sentirlo, e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione. Per l'esame delle questioni indicate nelle lettere d) ed f) del presente articolo, e' richiesta, a pena di nullita', la partecipazione dei membri di cui alle lettere f) e g) del precedente articolo 16.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 gennaio 1978, n. 1
7La L. 3 gennaio 1978, n. 1 ha disposto (con l'art. 33, comma 2) che: "I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500 milioni di lire."
Testo in vigore dal 15 gennaio 1978 al 17 dicembre 1981
