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L'A.N.A.S. ha i seguenti compiti:

  • a)gestire le strade e le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;
  • b)realizzare il progressivo miglioramento ed adeguamento della rete delle strade e delle autostrade statali e della relativa segnaletica;
  • c)costruire nuove strade statali e nuove autostrade, sia direttamente, sia in concessione;
  • d)vigilare sulla esecuzione dei lavori di costruzione delle opere date in concessione e controllare la gestione delle autostrade il cui esercizio sia stato dato in concessione;
  • e)curare l'acquisto, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili e immobili destinati al servizio delle strade e autostrade statali;
  • f)presiedere all'attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonche' la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade e sulle autostrade medesime;
  • g)formare e tenere aggiornato un elenco di tutte le strade, distinto a seconda che si tratti di autostrade, strade statali, provinciali e comunali e comunque di uso pubblico. A tal fine gli enti proprietari delle strade sono tenuti a dare notizia all'A.N.A.S. delle strade che vengono comprese negli elenchi tenuti dalle rispettive Amministrazioni;
  • h)attendere e partecipare a studi, a rilevazioni statistiche ed a prove sperimentali nella materia attinente al campo della tecnica delle costruzioni stradali del traffico e della circolazione;
  • i)pubblicare ogni anno una relazione di carattere tecnico-economico sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente e sui rilevamenti statistici che saranno fissati dal regolamento, in essi compresi quelli relativi alla precedente lettera h). All'A.N.A.S. sono inoltre attribuiti tutti i compiti attualmente disimpegnati dal Ministero dei lavori pubblici per quanto riguarda le strade non statali di uso pubblico. L'A.N.A.S. ha anche il compito di coordinare e vigilare l'attuazione dei programmi disposti dal Ministro per i lavori pubblici relativi alla viabilita' non statale. Con separato provvedimento legislativo si procedera' alla riorganizzazione degli uffici del Ministero dei lavori pubblici, che attualmente esplicano i compiti previsti dal precedente comma, e si stabiliranno le modalita' per il relativo trasferimento delle funzioni, ed eventualmente dei funzionari, per la gestione dei fondi e per l'esercizio, da parte dell'Azienda, dei compiti attualmente spettanti al Ministero suddetto, nonche' per l'espletamento dei relativi controlli.

Testo in vigore dal 7 marzo 1961 al 18 maggio 1962

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urn:nir:stato:legge:1961-02-07;59~art2 · fonte del testo