Art. 10 — Operai adibiti a mansioni non salariali
Al personale operaio adibito con carattere permanente da data anteriore al 29 marzo 1961, a mansioni di natura non salariale sono estese, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 27 marzo 1968
