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La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, salvo la copertura dei posti iniziali derivanti dagli aumenti di organico nelle singole carriere, che non potra' essere disposta con decorrenza anteriore al 1 luglio 1961. Le norme, di cui al secondo comma dell'articolo 2, alle lettere o) e p) dell'articolo 10 e al terzo comma dell'articolo 23, entreranno in vigore contemporaneamente al provvedimento legislativo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2. Sono abrogate tutte le norme contenute nel decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, ratificato con modifiche dalla legge 2 gennaio 1952, n. 41, incompatibili con quelle della presente legge e sono altresi' abrogate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1949, n. 534, salvo il disposto del precedente articolo 46, secondo comma, nonche' le norme previste dalla legge 20 aprile 1952, n. 421, dalla legge 19 giugno 1955, n. 532, e dalla legge 6 dicembre 1957, n. 1216. Cessano comunque di avere efficacia gli articoli 56 e 58 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547.
Testo in vigore dal 7 marzo 1961 al 18 maggio 1962
