Riordino della legislazione in materia portuale

Art. 10 — Segretariato generale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 febbraio 1994 al 24 dicembre 1996. Leggi il testo vigente →

Il segretariato generale e' composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa. Il segretario generale e' nominato dal comitato portuale, su proposta del presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. Il segretario generale e' assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale puo' essere rimosso in qualsiasi momento dall'incarico su proposta del presidente, con delibera del comitato portuale. Il segretario generale:

  • a)e' preposto alla segreteria tecnico-operativa;
  • b)provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorita' portuale;
  • c)cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato portuale;
  • d)cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attivita', con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
  • e)cura l'attuazine delle direttive del presidente e del comitato portuale;
  • f)elabora il piano regolatore portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;
  • g)riferisce al comitato portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attivita' portuali;
  • h)provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma 2. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'autorita', il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle organizzazioni portuali, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata ai sensi dell'articolo 9 in relazione alle specifiche esigenze di ciascun scalo. Il rapporto di lavoro del personale della segreteria tecnico- operativa e' di diritto privato ed e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Testo in vigore dal 4 febbraio 1994 al 24 dicembre 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art10 · fonte su Normattiva