Art. 10 — Segretariato generale
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Il segretariato generale e' composto dal segretario generale e dalla segreteria tecnico-operativa. Il segretario generale e' nominato dal comitato portuale, su proposta del presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. Il segretario generale e' assunto con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il segretario generale puo' essere rimosso in qualsiasi momento dall'incarico su proposta del presidente, con delibera del comitato portuale. Il segretario generale:
- a)e' preposto alla segreteria tecnico-operativa;
- b)provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorita' portuale;
- c)cura l'istruttoria degli atti di competenza del presidente e del comitato portuale;
- d)cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attivita', con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
- e)cura l'attuazine delle direttive del presidente e del comitato portuale;
- f)elabora il piano regolatore portuale, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa;
- g)riferisce al comitato portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attivita' portuali;
- h)provvede alla tenuta dei registri di cui all'articolo 24, comma 2. Per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'autorita', il segretario generale si avvale di una segreteria tecnico-operativa, composta, in sede di prima applicazione della presente legge, da personale proveniente dalle organizzazioni portuali, in un contingente e in una composizione qualitativa determinata ai sensi dell'articolo 9 in relazione alle specifiche esigenze di ciascun scalo. (( Il rapporto di lavoro del personale delle Autorita' portuali e' di diritto privato ed e' disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto e' regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilita' con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorita' portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorita' portuali per la parte sindacale. ))
Testo in vigore dal 24 dicembre 1996 al 15 settembre 2016
