Riordino della legislazione in materia portuale

Art. 11-bis — Organismo di partenariato della risorsa mare

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Presso ciascuna autorita' di sistema portuale e' istituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare, composto, oltre che dal Presidente dell'AdSP, che lo presiede, dal comandante del porto ovvero dei porti, gia' sedi di autorita' portuale, facenti parte del sistema portuale dell'AdSP, nonche' da:

  • a)un rappresentante degli armatori;
  • b)un rappresentante degli industriali;
  • c)un rappresentante degli operatori di cui agli articoli 16 e 18;
  • d)un rappresentante degli spedizionieri;
  • e)un rappresentante degli operatori logistici intermodali operanti in porto;
  • f)un rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto;
  • g)un rappresentante degli agenti e raccomandatari marittimi;
  • h)un rappresentante degli autotrasportatori operanti nell'ambito logistico-portuale;
  • i)tre rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto;
  • l)rappresentante degli operatori del turismo o del commercio operanti nel porto. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalita' di designazione dei componenti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di svolgimento dell'attivita' dell'Organismo, con particolare riguardo alle forme e ai metodi della consultazione dei soggetti interessati. L'Organismo ha funzioni di confronto partenariale ascendente e discendente, nonche' funzioni consultive di partenariato economico sociale, in particolare in ordine:
  • a)all'adozione del piano regolatore di sistema portuale;
  • b)all'adozione del piano operativo triennale;
  • c)alla determinazione dei livelli dei servizi resi nell'ambito del sistema portuale dell'AdSP suscettibili di incidere sulla complessiva funzionalita' ed operativita' del porto;
  • d)al progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
  • e)alla composizione degli strumenti di cui all'articolo 9, comma 5, lettera l). Laddove in una unica AdSP siano confluiti o confluiscano piu' porti centrali, di cui al Regolamento (UE) 11 dicembre 2013, n. 1315/2013, gia' sedi di Autorita' portuali, presso ognuno di questi e' istituito l'Organismo del Cluster Marittimo, sulla base di proprio regolamento adottato dall'AdSP, di concerto con l'Organismo di partenariato della Risorsa. Qualora l'Autorita' intenda discostarsi dai pareri resi dall'Organismo, e' tenuta a darne adeguata motivazione.

Testo in vigore dal 15 settembre 2016 al 24 febbraio 2018

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urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art11bis · fonte su Normattiva