Riordino della legislazione in materia portuale

Art. 11 — Collegio dei revisori dei conti

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Il collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e tre supplementi, nominati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Un membro effettivo, con funzioni di presidente, ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministro del tesoro. ((Fino al 31 dicembre 1995, i revisori di cui al presente articolo sono nominati fra coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione e al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dietro presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da parte di ciascun interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15)). Il collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni. Il collegio dei revisori dei conti:

  • a)provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua trimestralmente le verifiche di cassa;
  • b)redige una relazione sul conto consuntivo e riferisce periodicamente al Ministro dei trasporti e della navigazione;
  • c)assiste alle riunioni del comitato portuale con almeno uno dei suoi membri.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1996 al 15 settembre 2016

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art11 · fonte su Normattiva