Riordino della legislazione in materia portuale

Art. 4 — Classificazione dei porti

I porti marittimi nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi:

  • a)categoria I: porti, o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
  • b)categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica internazionale;
  • c)categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale;
  • d)categoria II, classe III: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale. I porti sede di ((autorita' di sistema portuale)) appartengono comunque ad una delle prime due classi della categoria II. Il Ministro della difesa, con proprio decreto, emanato di concerto con ((il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)), determina le caratteristiche e procede alla individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I. con lo stesso provvedimento sono disciplinate le attivita' nei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi. I porti, o le specifiche aree portuali di cui alla categoria II, classi I, II e III, hanno le seguenti funzioni:
  • a)commerciale ((e logistica));
  • b)industriale e petrolifera;
  • c)di servizio passeggeri ((, ivi compresi i crocieristi));
  • d)peschereccia;
  • e)turistica e da diporto. Le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali dei porti di cui alla categoria II, classi I, II e III, e l'appartenenza di ogni scalo alle classi medesime sono determinate, sentite le ((autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituite, le autorita' marittime, con decreto del Ministro ((delle infrastrutture e dei trasporti)), con particolare riferimento all'attuale e potenziale bacino di utenza internazionale o nazionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
  • a)entita' del traffico globale e delle rispettive componenti;
  • b)capacita' operativa degli scali derivante dalle caratteristiche funzionali e dalle condizioni di sicurezza rispetto ai rischi ambientali degli impianti e delle attrezzature, sia per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sia per il carico, lo scarico, la manutenzione e il deposito delle merci nonche' delle attrezzature e dei servizi idonei al rifornimento, alla manutenzione, alla riparazione ed alla assistenza in genere delle navi e delle imbarcazioni;
  • c)livello ed efficienza dei servizi di collegamento con l'entroterra. Ai fini di cui al comma 4 il Ministro ((delle infrastrutture e dei trasporti)) predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno schema di decreto, che e' trasmesso alle regioni, le quali esprimono parere entro i successivi novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine si intende che il parere sia reso in senso favorevole. Lo schema di decreto, con le eventuali modificazioni apportate a seguito del parere delle regioni, e' successivamente trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'espressione del parere, nei termini previsti dai rispettivi regolamenti, da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; decorsi i predetti termini il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta il decreto in via definitiva. La revisione delle caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali di cui al comma 4, nonche' della classificazione dei singoli scali, avviene su iniziativa delle ((autorita' di sistema portuale)) o, laddove non istituite, delle autorita' marittime, delle regioni o del Ministro ((delle infrastrutture e dei trasporti)) con la procedura di cui al comma 5.

Testo vigente dal 15 settembre 2016

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 317/1994

    Questione infondata
    20 luglio 1994

    L'art. 4, comma quarto, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 - attribuendo al Ministro dei trasporti e della navigazione il potere di determinare, con proprio decreto, le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali anche dei porti turistici o di pesca, e di individuare gli scali propri di ogni categoria - non lede le competenze regionali in materia di opere pubbliche, di turismo e di pesca; infatti, il provvedimento ministeriale ha carattere meramente classificatorio ed è emesso in esito al riscontro di criteri ed elementi predeterminati dalla stessa legge, e comunque i commi quinto e sesto del suddetto articolo prevedono interventi regionali (parere sullo schema di decreto, iniziativa per la revisione delle caratteristiche e della classificazione) tali da garantire in modo adeguato l'esigenza di partecipazione dell'ente al procedimento. (Non fondatezza della questione di costituzionalità sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 119 cost. · Art. 81 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-28;84~art4 · fonte su Normattiva