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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 10.325.500.000 per l'anno 1991 e in L. 20.651.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, utilizzando l'apposito accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 9 luglio 1991 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-06-27;199~art3 · fonte del testo