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A modifica delle vigenti disposizioni la competenza in materia di opere marittime spetta all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Rimane ferma la competenza del Magistrato alle acque di Venezia nella materia di polizia lagunare, di cui al regio decreto 18 giugno 1936, n. 1853.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1953 al 18 agosto 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;24~art2 · fonte del testo