Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1959 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
A modifica delle vigenti disposizioni la competenza in materia di opere marittime spetta all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. ((Le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici afferenti al demanio marittimo ed alle sue pertinenze indicate negli articoli 28 e 29 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonche' a tutte le costruzioni comunque insistenti sul demanio o sulle pertinenze stesse, sono esercitate dalla Amministrazione centrale e dagli Uffici del genio civile per le Opere marittime)). Rimane ferma la competenza del Magistrato alle acque di Venezia nella materia di polizia lagunare, di cui al regio decreto 18 giugno 1936, n. 1853.
Testo in vigore dal 18 agosto 1959 al 16 dicembre 2010
