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Le attribuzioni degli ispettori generali del Genio civile, di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive integrazioni, sono deferite, per la parte delle opere marittime, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, ad uno o piu' ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1953 al 25 novembre 1965

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;24~art3 · fonte del testo