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Le attribuzioni degli ispettori generali del Genio civile, di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive integrazioni, sono deferite, per la parte delle opere marittime, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, ad uno o piu' ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. ((Gli ispettori generali del Genio civile esprimono parere per la parte delle opere marittime:

  • 1)sui progetti esecutivi, di importo compreso fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire, di opere da eseguire dallo Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;
  • 2)sui progetti esecutivi, di importo compreso tra i 100 e i 200 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, anche se non sia chieste o non spetti alcun contributo;
  • 3)sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero di penalita' contrattuali quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente lire 15 milioni)).

Testo in vigore dal 25 novembre 1965 al 23 maggio 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 novembre 1965

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1953 al 25 novembre 1965. 168 parole aggiunte in 4 capoversi.

… ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. aggiunto: Gli ispettori generali del Genio civile esprimono parere per la parte delle opere marittime:

aggiunto: 1) sui progetti esecutivi, di importo compreso fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire, di opere da eseguire dallo Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;

aggiunto: 2) sui progetti esecutivi, di importo compreso tra i 100 e i 200 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, anche se non sia chieste o non spetti alcun contributo;

aggiunto: 3) sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero di penalita' contrattuali quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente lire 15 milioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-01-05;24~art3 · fonte del testo