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Le attribuzioni degli ispettori generali del Genio civile, di cui alla legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive integrazioni, sono deferite, per la parte delle opere marittime, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, ad uno o piu' ispettori generali del Genio civile in servizio presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. ((Gli ispettori generali del Genio civile esprimono parere per la parte delle opere marittime:
- 1)sui progetti esecutivi, di importo compreso fra i 100 milioni e i 200 milioni di lire, di opere da eseguire dallo Stato sia a totale suo carico, sia col suo concorso, e dagli enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;
- 2)sui progetti esecutivi, di importo compreso tra i 100 e i 200 milioni di lire, di opere pubbliche da eseguire a cura degli enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, anche se non sia chieste o non spetti alcun contributo;
- 3)sulle vertenze sorte con le imprese in corso di opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per esonero di penalita' contrattuali quando cio' che si chiede che l'Amministrazione prometta abbandoni o paghi sia determinato o determinabile in somma non eccedente lire 15 milioni)).
Testo in vigore dal 25 novembre 1965 al 23 maggio 1999
