All'inizio di ogni esposizione sono nominati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, tre revisori dei conti designati, rispettivamente, dai Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione e dal comune di Milano. Con lo stesso decreto vengono nominati due revisori supplenti, designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal comune di Milano. I revisori dei conti esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'esercizio e le scritture contabili concernenti la gestione dell'ente; controllano la conservazione del patrimonio dell'ente e dei documenti relativi, la regolarita' della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese; effettuano, almeno una volta all'anno, verifiche di cassa. I revisori dei conti riferiscono al Consiglio di amministrazione sullo stato di previsione e sul rendiconto di gestione. Essi assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione e, ove lo reputino necessario, a quelle della Giunta esecutiva.

Testo vigente dal 11 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-04-01;118~art4 · fonte del testo