Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008. 79 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Agli scopi indicati dall'articolo precedente l'Ente provvede con le rendite del suo patrimonio, con i proventi dei servizi da esso esplicati e con altri eventuali contributi di enti e privati. All'adempimento dei suoi compiti nel settore industriale ed agricolo, l'Ente provvede altresi' con un contributo annuo a carico dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in ragione del 2,50 per cento del gettito dei contributi per l'assicurazione nell'industria e nell'agricoltura, risultanti dall'ultimo bilancio approvato dell'Istituto stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-12-19;2390~art3 · fonte del testo