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Agli scopi indicati dall'articolo precedente l'Ente provvede con le rendite del suo patrimonio, con i proventi dei servizi da esso esplicati e con altri eventuali contributi di enti e privati. All'adempimento dei suoi compiti nel settore industriale ed agricolo, l'Ente provvede altresi' con un contributo annuo a carico dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in ragione del 2,50 per cento del gettito dei contributi per l'assicurazione nell'industria e nell'agricoltura, risultanti dall'ultimo bilancio approvato dell'Istituto stesso.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-12-19;2390~art3 · fonte del testo