Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Agli scopi indicati dall'articolo precedente l'Ente provvede con le rendite del suo patrimonio, con i proventi dei servizi da esso esplicati e con altri eventuali contributi di enti e privati. All'adempimento dei suoi compiti nel settore industriale ed agricolo, l'Ente provvede altresi' con un contributo annuo a carico dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in ragione del 2,50 per cento del gettito dei contributi per l'assicurazione nell'industria e nell'agricoltura, risultanti dall'ultimo bilancio approvato dell'Istituto stesso.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008
