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L'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti con statuto, che verra' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per l'agricoltura e le foreste. La composizione degli organi dell'Ente rispecchiera' i criteri di rappresentanza delle categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori vigenti per gli Istituti previdenziali.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-12-19;2390~art4 · fonte del testo